Come tutti i contratti è disciplinato dalle norme civilistiche e deve presentare gli elementi essenziali di cui all’art. 1325 cc ossia: accordo, causa (compravendita del bene), oggetto (lecito, determinato o determinabile) e forma (libera).
Importante è la definizione del contenuto delle condizioni generali di vendita. Queste sono utili ai fini della verifica sulla sussistenza di determinate caratteristiche dell’oggetto: autenticità, provenienza, pretese di terzi sull’opera, stato di conservazione, questioni inerenti al diritto d’autore, sussistenza di una dichiarazione di interesse culturale (cd. Vincolo).
All’interno si può prevedere una clausola di riserva di proprietà ex art. 1523 cc subordinando il trasferimento del titolo sul bene al pagamento integrale del prezzo.
Il passaggio del rischio al compratore avviene di norma al momento della consegna del bene a prescindere dal fatto che il diritto di proprietà sia stato o meno trasferito.
Importante sarà inserire anche clausole di elezione della legge applicabile al contratto e del foro competente a conoscere di un’eventuale controversia.