Un commerciante, una casa d’aste o un intermediario del mercato, un consulente d’arte sono tenuti a fornire la documentazione che accompagna l’opera: un documento che garantisca l’autenticità e la sua probabile attribuzione e una relazione sulla provenienza ex art 63 d lgs 42/2004.

Il grande limite di tale normativa è che non vi è una sanzione per chi non ottempera a tali obblighi ed inoltre vale soltanto per i professionisti del settore nel senso che il privato non è tenuto a consegnare alcunché.

Mentre per le opere di artisti viventi è più facile verificare la provenienza e più difficile per le opere antiche.

Questo è problematico perché la legge italiana non specifica chi è qualificato a fornire tale perizia in quanto non sono soggetti a regolamentazione. Non esiste alcuna regolamentazione per poter definire un esperto. I collezionisti ritengono che un contratto sia sufficiente o possa fungere da adeguato sostituto della due diligence storico artistica. Né un contratto, né un successivo contenzioso legale possono rendere un’opera falsa in autentica.

La responsabilità del professionista è ricondotta alla violazione del dovere di diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 cc con conseguente obbligo di risarcimento del danno per inadempimento. La sussistenza della buona fede del professionista non esclude la colpa e la conseguente responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cc.