CONDIZIONI SOSPENSIVE  

Se da un lato è possibile inserire all’interno del contratto una condizione sospensiva, dall’altro bisogna tener presente che è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinate ad una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o da quella del debitore.

È valida invece la condizione sospensiva potestativa in cui il fatto dedotto in condizione corrisponde ad un apprezzabile interesse del debitore.

In particolare è valida la condizione sospensiva della due diligence semprechè si tenga conto di alcuni espressi correttivi contrattuali finalizzati a far emergere l’interesse meritevole di tutela dell’acquirente ad apporre tale condizione sospensiva.

Usualmente la condizione sospensiva è posta nell’interesse dell’acquirente il quale può pertanto rinunciarvi. Ove pertanto la condizione sia apposta nell’interesse di una sola parte, ciò debba essere espressamente pattuito nel contratto ovvero deve implicitamente desumersi da una serie di elementi idoeni previsti nel contratto.

Le parti in pendenza della condizione sospensiva debbono comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte, in mancanza, sono previste le seguenti sanzioni civilistiche:  risarcimento del danno e avveramento imposto in caso di comportamento ostativo ai sensi dell’art. 1359 c.c.

CONTRATTI COLLEGATI

 L’efficacia dei contratti preliminari talvolta è collegata all’efficacia di un contratto immobiliare di diverso contenuto.

In tali ipotesi vige il principio simul stabunt, simul cadent.

La giurisprudenza ha introdotto inoltre un ulteriore concetto di collegamento unilaterale secondo cui la sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall’altro, se il regolamento di interessi che l’uno è volto a disciplinare non dipende da quello dell’altro.

Si possono in tema sintetizzare i seguenti principi:

ciascuno dei contratti collegati mantiene una propria disciplina codicistica per gli aspetti di funzionamento interno;

i contratti collegati sono connessi funzionalmente per quanto riguarda il recipropco scioglimento;

i contratti collegati possono avere un collegamento necessario o un collegamento volontario;

i contratti collegati possono avere un collegamento bilaterale, nel senso che la perdita di efficacia di un qualsiasi dei due determina l’automatica perdita e contestuale perdita di efficacia dell’altro oppure un collegamento unilaterale nel senso che solo la perdita di efficacia di uno solo dei due determina l’automatica e contestuale perdita di efficacia dell’altro ma non viceversa.