
Il commercio elettronico è regolato dal d. lgs70/2003 e dal d. lgs 206/2005 (Cod. Consumo), dalla normativa sulle comunicazioni pubblicitarie, dalla normativa sulla vendita a distanza oltre ovviamente dal codice civile.
Il contratto alla base dell’e-commerce è ovviamente il contratto di compravendita.
In base all’art. 7 del d. lgs. 70/2003:
il venditore deve rendere accessibili i dati dell’azienda venditrice (sede, mail, numero di telefono);
le caratteristiche del prodotto;
le modalità di conclusione del contratto.
Ogni comunicazione deve essere basata sul principio di lealtà.
Le comunicazioni commerciali devono specificare che si tratta di comunicazione commerciale e la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale, se si tratta di un’offerta promozionale, se si tratta di concorso o gioco promozionale e le relative condizioni di partecipazione.
Il consumatore deve conoscere:
le fasi che il consumatore deve seguire per portare a termine l’ordine;
la modalità di conservazione e conclusione del contratto;
le modalità tecniche che permettono all’acquirente di modificare eventuali errori di inserimento dati;
eventuali codici di condotta a cui aderisce il venditore;
le lingue disponibili per concludere il contratto;
le modalità di risoluzione delle controversie.
Alla fine dell’ordine il consumatore deve ricevere il riepilogo della caratteristiche del bene acquistato e delle condizioni d’uso del bene.
Le parti possono aderire anche ad organismi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Reg. UE 524/2013 ha istituito l’ODR, organismo specifico per la risoluzione extragiudiziale.
Il Codice del consumo ribadisce i principi del d. lgs. 70/2003 ed aggiunge che:
il prezzo deve essere chiaro;
devono essere indicati i costi di consegna ed i tempi di consegna. La consegna deve avvenire entro 30 giorni salvo proroga dell’acquirente; il venditore deve informare l’acquirente sul diritto di recedere entro 14 giorni che può essere esercitato dalla consegna del bene o dal pagamento se si tratta di un servizio di download.
Ulteriori restrizioni si sono avute con la normativa e-commerce del 2023 ( d. lgs. 26/2023) che prevede:
il divieto di recensioni false, il divieto di sponsorizzazione che trasmettono messaggi falsi, il divieto di promuovere riduzioni di prezzo falsate, lo sconto applicato, il prezzo finale comprensivo d’IVA, la disponibilità o meno del prodotto.
La normativa suindicata obbliga ad indicare se il prodotto è venduto da un privato o da un commerciante e richiede che i comparatori di prezzo dovranno specificare i criteri di classificazione.
Specifica inoltre che eventuali sconti debbano prevedere il prezzo iniziale.
Per poter effettuare campagne pubblicitarie occorre il consenso dell’utente i cui dati devono essere cancellati appena raggiunta la finalità per cui sono stati acquisiti.