
Particolare forma di sfruttamento/monetizzazione del diritto di immagine è l’utilizzo dei banner pubblicitari che si sostanzia attraverso la cessione di spazi (banner) all’interno del proprio sito internet dietro il pagamento di un corrispettivo che può essere fisso o variabile.
Attraverso l’utilizzo dei banner l’influencer invoglia i propri followers all’acquisto del prodotto sponsorizzato, pertanto, l’attività svolta dall’influencer in questo caso sarà di procacciatore d’affari e pertanto i relativi compensi saranno qualificati come redditi d’impresa.
L’influencer necessiterà di una partita iva con uno specifico codice ateco.
Capita spesso che le celebrities patrimonializzano il proprio diritto di immagine attraverso società cd. Star company, ovvero società direttamente o indirettamente riconducibili alle celebrities.
La celebrity di turno cede il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo oneroso ovvero mediante conferimento in natura ad un veicolo societario il quale provvederà allo sfruttamento dello stesso concedendolo in uso a terzi dietro compenso.
Il reddito realizzato dalla star company viene poi girato alla celebrity o sotto forma di dividendi o a pagamento del debito contratto per l’acquisto del diritto suindicato.
La star company è ammessa purchè non sia utilizzata all’interno di percorsi di tax planning aggressivi.
I compensi di fonte estera e derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine quando percepiti da una star company italiana dovranno: essere tassati in Italia salvo la presenza, nello Stato della fonte, di una stabile organizzazione della star company stessa e quindi concorrere integralmente alla formazione del reddito della società scontando tassazione IRES nella percentuale prevista per legge.
È frequente che tra la celebrity e lo sponsee si interponga in luogo di una star company, un’agenzia (agency management) molto frequenti nella moda e nello sport.
Con questa agenzia (con sede in Italia o all’estero) vengono stipulati contratti di mandato che può essere generale, generico o speciale, con o senza rappresentanza.