
Una volta delineato il corpus di obblighi informativi reciproci in seno al consesso consiliare, appare opportuno evidenziarne le correlative responsabilità.
In primo luogo, ciascun amministratore è responsabile in via diretta per le azioni dallo stesso compiute. Ovviamente tale responsabilità è tanto più forte laddove all’amministratore siano state conferite deleghe gestorie. Quindi l’amministratore delegato (e gli eventuali consiglieri delegati) risponderà per gli atti di gestione compiuti e, del pari, il presidente del consiglio (privo di deleghe) risponderà per l’esercizio dell’attività di rappresentanza ovvero per la corretta gestione del consiglio (es. per la convocazione del consiglio, per la fissazione dell’ordine del giorno e per l’invio tempestivo delle informazioni ai consiglieri).
Grava su tutti gli amministratori (ed in particolare su quelli non esecutivi) l’obbligo di “agire in modo informato”.
E la posizione degli amministratori risulta sensibilmente diversa qualora essi vengano a conoscenza di fatti o atti che possano indurre il sospetto che la società stia ponendo in essere operazioni anomale o illecite da quella in cui invece essi siano a conoscenza di tali atti o fatti.
Con riferimento al primo punto, la giurisprudenza di settore, in particolare penalistica, ha enucleato una serie di elementi che possono essere considerati quali segnali di allarme a fronte dei quali il consigliere ha assolutamente l’obbligo di informarsi (ex art. 2381 6° co. cod. civ.).
Qualora invece, il consigliere non abbia solo dei sospetti, ma abbia conoscenza dei fatti o atti che possono portare a detrimento della società, ha l’obbligo giuridico di intervenire per “impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” (art. 2392 2° co. cod. civ.).
Quindi, mentre dai segnali di allarme di un fatto pregiudizievole discende l’obbligo di informarsi, dalla conoscenza dello stesso discende l’obbligo di attivarsi.
E mentre la responsabilità in caso di inerzia nel primo caso può portare a responsabilità civile (secondo i normali canoni di responsabilità per colpa), nel secondo caso, oltre alla responsabilità civile può sussistere una responsabilità penale di natura omissiva, in concorso di persone con coloro che sono stati autori materiali del reato.
Il tipo di condotta da porre in essere da parte degli amministratori, varierà di caso in caso a seconda della tipologia di fatto pregiudizievole e dal grado di informazioni di cui il consiglio dispone. Non è quindi possibile definire ex ante una condotta valida in tutti i casi. Tuttavia, in genere a fronte di tali situazioni, il presidente (ovvero i consiglieri che ne abbiano sentore) devono:
(i) convocare un consiglio qualora i segnali di allarme siano stati percepiti al di fuori della riunione consiliare;
(ii) chiedere approfondimenti o supplementi di informativa, qualora i sospetti emergano nel corso di una riunione consiliare (es. per effetto della relazione di un organo di controllo, di una relazione di audit o dell’Organismo di Vigilanza);
(iii) adottare le relative decisioni una volta appurati i fatti (es. non autorizzare la sottoscrizione di un contratto ritenuto “anomalo”, risolverlo se già sottoscritto, irrogare una sanzione disciplinare, attivare un’azione di responsabilità ecc.).
Quello che sicuramente da evitare è il restare inerti.
