
L’art. 41 del TUB dispone, innanzitutto, che nell’esecuzione avente ad oggetto un credito fondiario non vi è l’obbligo di provvedere alla notificazione del titolo contrattuale esecutivo, in deroga al disposto dell’art. 479 c.p.c. , ferma restando la necessità di indicarne gli estremi nell’atto di precetto.
Una ulteriore deroga alle disposizioni generali è contenuta nel terzo comma dell’art. 41 TUB che prevede, con riferimento alle eventuali rendite prodotte dagli immobili ipotecati in favore della banca, che il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore le versino direttamente in favore della banca, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.
Con riferimento, invece, alla fase dell’aggiudicazione ovvero dell’assegnazione dell’immobile oggetto di esecuzione, la normativa speciale sancisce che l’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendone i relativi obblighi purché, entro quindici giorni dal decreto relativo alla vendita (art. 574 c.p.c.) ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Il comma sesto dell’art. 41 del TUB, chiarisce, tuttavia che sia il trasferimento del bene espropriato e sia il subentro nel contratto di finanziamento restano subordinati al decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c.
Viene previsto, inoltre, al comma quarto, che, con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione ingiunga che l’aggiudicatario o l’assegnatario (salvo che questi non abbiano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato ai sensi del comma 5 dell’art. 41), debbano versare direttamente in favore della banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, essendo considerati inadempienti al disposto dell’art. 587 c.p.c. qualora non provvedano al versamento nel termine stabilito.
Il comma 2 dell’art. 41, sancisce che l’azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. In tale ipotesi, secondo la disciplina, al curatore fallimentare resta attribuita la facoltà di intervenire nell’esecuzione e la somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
Per effetto di tale previsione la banca ha, perciò, la facoltà di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell’esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore.
La natura del privilegio riconosciuto dalla legge, chiarendo che si tratta di un privilegio di carattere meramente processuale, si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito chiarendo, tuttavia, che l’assegnazione è da ritenersi provvisoria, essendo onere dell’istituto di credito fondiario, per renderla definitiva, di insinuarsi al passivo del fallimento.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che deve escludersi che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario – concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell’accertamento del passivo – possano condurre ad una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’art. 52 della legge fallimentare. La precitata sentenza Cass. n. 13996/2008 ha, peraltro, chiarito che tali principi valgono non solo quando sia stata la banca a promuovere la procedura esecutiva individuale, ma anche nel caso analogo in cui sia stato altro creditore a promuovere detta procedura e la banca sia intervenuta per chiedere l’assegnazione, in forza del privilegio fondiario, del ricavato della vendita forzata.
