COM’E’ REGOLATO IL RAPPORTO TRA ARTISTA E CASE DISCOGRAFICHE/EDITORE MUSICALE/PRODUTTORE FONOGRAFICO? CHE COS’E’ IL CONTRATTO DI MANAGEMENT ARTISTICO?

Con il termine artisti si intendono coloro che operano nel settore dell’arte, sia come creatori che come interpreti delle opere.

Prendiamo ad esempio un musicista. Per sviluppare e valorizzare la propria carriera, egli  avrà bisogno del supporto di una etichetta discografica, ossia un’impresa specializzata nella produzione, distribuzione e promozione della musica.

Queste vengono classificate in: major, le multinazionali; indipendenti che sono tutte quelle non major; vanity label, le etichette fondate e gestite dagli artisti stessi e che si appoggiano spesso alle major.

Avrà poi bisogno dell’editore musicale e del produttore fonografico che spesso coincidono.

Gli editori sono quei soggetti a cui gli autori della musica e/o del testo cedono con apposito contratto di cessione/licenza dei diritti di sfruttamento economico di una o più opere musicali. I diritti ceduti sono: pubblicazione, riproduzione, esecuzione, elaborazione.

Il produttore fonografico, invece, è colui che realizza la registrazione dell’opera musicale: fissa l’interpretazione e produce materialmente il fonogramma.

Un ulteriore elemento essenziale per la carriera di un artista è il manager, con il quale l’artista stipula un contratto di management artistico.

Di che cosa si tratta? È un contratto atipico che racchiude obbligazioni di contratti tipici:  del contratto di agenzia (il manager è spesso definito agente), del contratto di consulenza, del contratto di mandato (con o senza rappresentanza), del contratto di collaborazione, del contratto di licenza d’immagine, del contratto di procacciatore d’affari.

Il manager rappresenta e promuove l’artista, riserva e negozia opportunità lavorative e collaborazioni per l’artista e se dotato di rappresentanza conclude accordi in nome e per conto dell’artista, organizza la performance e supervisiona la buona riuscita delle collaborazioni.

Ha diritto ad un compenso che può essere fisso, variabile o in parte fisso ed in parte variabile.

Il contratto può comprendere clausole relative alla durata del contratto e l’eventuale diritto di recesso, la possibilità o meno per l’artista di rifiutare i lavori procacciati dall’agente, eventuali penali in caso di inadempimento dell’artista, l’eventuale numero/valore minimo dei contratti selezionati per l’artista.

La provvigione è dovuta anche quando il contratto è sottoscritto direttamente dall’artista senza intermediazione. E’ ovvio che anche tale previsione potrà essere di volta in volta differentemente negoziata.