Con riferimento all’anatocismo

Ai sensi del secondo comma dell’art. 120 TUB e con riguardo al tema dei finanziamenti: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l’addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.

Con la  delibera del 3.8.2016, emanata dal CICR in attuazione della delega prevista nella legge n. 49/2016, si è inoltre previsto con riferimento ai finanziamenti (cfr. art. 3, commi 1 e 2), che “…gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.  Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”.

La legge n. 18/2016 e l’art. 3, comma 2, della delibera CICR 3.8.2016 emanata in sua attuazione, sembrano tenere in considerazione questo sistema, facendo espressamente salvi dal divieto di anatocismo gli interessi moratori. La portata del nuovo art. 120, comma 2, TUB sembra, tuttavia, essere innovativa, avuto riguardo al fatto che il divieto di anatocismo non più è assoluto (come ritenuto in precedenza, senza distinzione tra tipologie di operazioni o modalità di produzione degli interessi), essendo la capitalizzazione ritenuta legittima –per certe operazioni e nel rispetto di certe modalità di produzione– nel caso di applicazione di interessi moratori.

Con riferimento all’usura

L’art. 1815, secondo comma cod. civ.,  prevede che: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 hanno ritenuto essere il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. (come modificati dalla l. n. 108 del 1996) imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, secondo cui: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Si ritiene che l’indirizzo scelto con la sentenza suindicata possa produrre le medesime conseguenze anche con riferimento all’eventuale usurarietà sopravvenuta degli interessi di mora che, secondo un’interpretazione diffusa, sarebbero anch’essi assoggettati  alla normativa antiusura.

All’atto dell’avvenuta estinzione, mediante rimborso, del finanziamento fondiario, la banca mutuante è tenuta alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso  ai sensi dell’art. 40 bis TUB. L’estinzione dell’ipoteca si determina automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita.

Nell’ambito dei finanziamenti fondiari è venuto meno l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria prima dello scadere del ventennio, per effetto dell’espressa deroga all’art. 2848 c.c..

In caso di mancata cancellazione la banca sarà tenuta a risarcire i danni arrecati al debitore.

 

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