La differenza tra un atto di concorrenza lecito ed uno illecito non è data dalla scopo perseguito bensì dal mezzo impiegato per realizzare l’atto e l’idoneità almeno in astratto a danneggiare la concorrenza.

In particolare ed ai sensi dell’art. 2598 cc compie atti di concorrenza sleale chiunque crei confusione (rispetto al destinatario finale che può essere a seconda del prodotto un consumatore di livello medio o qualificato) con i nomi o i segni distintivi (che abbiano capacità distintiva e cioè un segno che il pubblico ricollega all’impresa) legittimamente usati da altri o imiti i prodotti (considerando che le caratteristiche intrinseche e accessorie del prodotto non sono rilevanti), chi diffonda discredito sui concorrenti o si appropri dei pregi degli stessi.

Circa il discredito (fondato su notizie false) si precisa che non è necessario che l’impresa, il prodotto o  il servizio siano specificamente indicati ma è necessario che sia possibile identificarli.

Sia i soggetti che compiono tali atti sia quelli che risultano danneggiati devono essere qualificati come imprenditori (anche se si tratta di un soggetto pubblico che svolge un’attività in regime di concorrenza con altri imprenditori, concessionari di servizi pubblici, in fieri, in stato di liquidazione) ai sensi dell’art. 2082 cc. e che siano in un rapporto di concorrenzialità.

L’imprenditore è responsabile anche degli atti compiuti dai propri dipendenti e collaboratori autonomi o da terzi interposti come ad esempio la società controllata.

Il rapporto di concorrenza non deve essere per forza attuale ma può essere anche potenziale e valutato sotto il profilo territoriale, merceologico e temporale.

La concorrenza sleale tuttavia si realizza quando vi sia contemporaneità dell’attività per la quale si chiede protezione.

La giurisprudenza ha poi tipizzato una serie di fattispecie rientranti nell’art. 2598 cc n. 3: gli atti di concorrenza sleale che alterano la situazione di mercato (attraverso comunicazioni ingannevoli, manovre su prezzi e vendite sottocosto, violazione di norme di diritto pubblico) e quelli rivolti contro un determinato imprenditore (storno di dipendenti, sottrazione e violazione di segreti, concorso nell’altrui inadempimento, induzione all’altrui inadempimento, concorrenza di ex dipendenti, concorrenza parassitaria, boicottaggio).