COSA BISOGNA FARE SE SI E’ IN POSSESSO DI UN’OPERA CHE E’ UN BENE CULTURALE? PUO’ USCIRE DAL TERRITORIO NAZIONALE?

Chiunque sia in possesso di un’opera riconosciuta come bene culturale deve adempiere a specifici obblighi di legge. L’acquisto di un bene culturale deve essere denunciato entro 30 giorni, solitamente dall’alienante, e su di esso il Ministero per i beni e le attività culturali può esercitare il diritto di prelazione. Inoltre, il bene può essere soggetto a restrizioni sia per l’esportazione all’estero sia per gli spostamenti all’interno del territorio italiano.

L’uscita definitiva di un bene di interesse culturale dal territorio nazionale è possibile, ma soggetta a precise condizioni. In alcuni casi, è necessario presentare una denuncia all’ufficio di esportazione competente, indicando il valore venale dell’opera per ottenere l’attestato di libera circolazione. L’ufficio può concedere o negare tale attestato in base a criteri specifici, tra cui la qualità artistica dell’opera, la rarità dell’opera in senso qualitativo e/o quantitativo, la rilevanza della rappresentazione, l’appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale anche se non più in essere o non materialmente ricostruibile, la testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo, la testimonianza rilevante sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali anche di produzione e/o provenienza straniera.

Per altri beni, invece, può essere sufficiente un’autocertificazione.

UN’OPERA D’ARTE PUO’ ESSERE OGGETTO DI PEGNO, PRESTITO E COMODATO D’USO?

Sia le opere d’arte che le collezioni possono essere oggetto di pegno. È necessario che il costituente il pegno si spogli del possesso dell’opera consegnandola alla banca ovvero ad un terzo designato dalle parti.

Un’opera d’arte può essere anche oggetto di prestito e comodato d’uso.

La differenza tra i due contratti sta nella gratuità  per il comodato.

Il contratto di prestito di opere d’arte (cd. Loan agreement) è  il più delle volte connesso a clausole che richiamano il contratto  di trasporto, quello di deposito e di copertura dei rischi ed assicurazione.

Le due fattispecie di contratto non devono confondersi con il contratto di deposito che è un contratto reale attraverso il quale il cd. depositante affida un’opera al cd depositario affinchè la custodisca. Tale tipologia contrattuale è di più ampio utilizzo nel caso di magazzinaggio d’opere d‘arte all’interno di magazzini o hungar rispetto alle occasioni di mostre od esposizioni.

Considerata la delicatezza di questi contratti, è altamente consigliato il supporto di un avvocato per garantire la tutela legale e patrimoniale delle opere d’arte coinvolte.