
IL CONTRATTO DISCOGRAFICO
L’oggetto del contratto è quello della fissazione della prestazione artistica operata dal produttore di fonogrammi (comunemente chiamato discografico) ovvero di colui che si occupa di fissare la prestazione artistica acquisendo i diritti di utilizzazione economica di questa prestazione. In molti casi autore e artista coincidono.
Tale contratto spesso nominato “di casting” prevede che la casa discografica predisponga tutto ciò che serve per la fissazione delle prestazioni artistiche dell’artista mentre quest’ultimo cede i diritti per poter fissare e per metterne in commercio la fissazione e quindi il fonogramma (master finale).
Come controprestazione la casa discografica riconoscerà all’artista una quota di proventi (royalties) che deriveranno dallo sfruttamento del master.
Può capitare che la casa discografica non realizzi direttamente la registrazione delle prestazioni artistiche ma preferisca commissionare e finanziare la realizzazione delle fissazioni delle registrazioni del brano a terzi per acquisirne poi una licenza di distribuzione.
IL CONTRATTO DI EDITORIA
Il compito dell’editore è quello di trasformare e riadattare un’opera al fine che la stessa rientri nella linea editoriale scelta dalla casa editrice per la quale l’editore lavora cercando, quanto più possibile, di rimare fedele all’idea originale dell’autore.
È per mezzo del contratto di edizione che l’autore concede ad un editore il diritto di pubblicare l’opera dell’ingegno.
Il contratto può avere ad oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore. I diritti possono riguardare le opere già create ma anche le opere future disciplinate dall’art. 120 della LDA purchè le stesse siano determinate o determinabili.
Il contratto può conferire all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni da pubblicarsi entro vent’anni dalla consegna dell’opera, indicando nel contratto il numero delle edizioni e le caratteristiche degli esemplari di ogni edizione.
La proprietà dell’opera rimane in capo all’autore il quale ha diritto di ottenere la restituzione della stessa.
All’editore spetta anche il dovere di pagare all’autore i compensi pattuiti.
Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione in percentuale sul prezzo di copertina previamente comunicato all’autore.