Il diritto di recesso nelle trattative immobiliari può essere esercitato entro determinati limiti in caso contrario il recedente sarà responsabile e tenuto al risarcimento del danno verso la controparte. Occorre infatti che: siano in corso trattative e che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella controparte un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; siano state interrotte senza giustificato motivo; non sussistono fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento.

Ci troviamo di fronte a trattative affidanti quando le parti abbiano preso in considerazione o raggiunto un’intesa di massima almeno sugli elementi essenziali del contratto quali l’immobile compravenduto e l’entità del corrispettivo.

Per giusta causa o giusto motivo di recesso ricordiamo la scoperta di vincoli o gravami di rilievo sull’immobile, abusi edilizi, morosità del conduttore, esistenza di contenziosi, nuove richieste negoziali.