Quando il comportamento delle imprese è idoneo ad incidere sul commercio tra stati membri rientra in via esclusiva nell’ambito dell’applicabilità della normativa europea. In caso contrario si applica in diritto antitrust interno.

Bisogna innanzitutto individuare il mercato rilevante quindi individuare i soggetti in grado di limitare tale potere di mercato o di controbilanciare gli effetti dell’accordo o del comportamento. Tre sono le tipologie: dei prodotti, delle tecnologie e dell’innovazione.

L’art 101 TFUE vieta tutte le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

Con la Comunicazione de minimis la Commissione ha individuato le soglie quantitative espresse in termini di quote di mercato al di sotto delle quali un’intesa non viene ritenuta suscettibile di determinare restrizione sensibile della concorrenza.

L’art. 102 TFUE non vieta la mera detenzione di una posizione dominante o anche la mera acquisizione di una posizione dominante. Ciò che rileva è l’abuso della posizione dominante sia come impedimento che come sfruttamento. Pertanto si dovrà accertare il mercato rilevante, l’esistenza di una posizione dominante  e l’abuso.

CHE COSA SONO LE RESTRIZIONI FONDAMENTALI O HARD CORE?

Secondo l’art. 4, paragrafo 1 del Regolamento UE 316/2014, si definiscono hard core restrictions tutte quelle limitazioni contenute negli accordi tra concorrenti che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri fattori sotto il controllo delle parti:

limitano la facoltà delle imprese di determinare i prezzi dei prodotti a valle;

(salvo eccezioni) limitano i volumi di produzione;

(salvo eccezioni) mirano alla ripartizione dei mercati o della clientela;

impongono restrizioni alla libertà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo.

 

CHE COS’E’ L’IMPEGNO FRAND?

L’impegno FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) consiste nella disponibilità a concedere in licenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tutti i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l’implementazione di uno standard tecnico. Si tratta, quindi, di garantire un accesso equo e trasparente alle tecnologie necessarie per applicare uno standard riconosciuto.