
I redditi percepiti dalla celebrity e derivanti dallo sfruttamento del diritto della propria immagine non rientrano in un’unica categoria reddituale. È necessario verificare il rapporto contrattuale da cui il compenso deriva.
Le categorie a cui può essere ricondotto sono tre: redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e redditi diversi.
In caso di lavoro dipendente bisognerà accertare se i diritti allo sfruttamento dell’immagine sono stati ceduti al datore di lavoro.
Tecnicamente i compensi andranno all’azienda alla quale la celebrity ha ceduto il diritto di sfruttamento della propria immagine e quest’ultima retrocederà alla celebrity un compenso.
Quando l’attività lavorativa è caratterizzata dalla professionalità, abitualità e natura non commerciale si avrà lavoro autonomo. Anche in questo caso bisognerà valutare caso per caso visto che ci sono diverse teorie.
Quando non si tratti di lavoro dipendente nè di lavoro autonomo allora i compensi saranno considerati redditi diversi.
Se ci troviamo di fronte ad un contesto che presenti profili di transnazionalità l’interprete dovrà verificare se presenti qualche collegamento con lo Stato Italiano.
I residenti in Italia pagheranno le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti.
I non residenti pagheranno in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Sarà assoggettato alle imposte sui redditi in Italia qualora si verifichi e si accerti uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 23 del TUIR.
A monte dovrà essere qualificato il compenso percepito e derivante dallo sfruttamento dei diritti d’immagine e quindi se si tratta di lavoro dipendente, autonomo o redditi diversi.
Se si tratta di lavoratori autonomi, sono soggetti ad IVA anche le cessioni di diritti di immagine, di riprese televisive e di trasmissione radiofonica. Affinchè sia imponibile è necessario che venga effettuata nel territorio italiano.