Gli atleti professionisti stipulano due diverse categorie contrattuali che generano entrate differenziate.

I contratti relativi all’attività professionale sportiva (generalmente un contratto di collaborazione sportiva) tra società private/enti e lo sportivo.

Il lavoro sportivo è un rapporto di lavoro subordinato speciale in quanto non si applicano le norme che regolano il lavoro subordinato.

Sono considerati sportivi  professionisti quegli atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici che esercitano in maniera continua l’attività a titolo oneroso in una delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono questa qualifica dalle Federazioni sportive nazionali.

Le società che intendono dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato devono esser società per azioni o a responsabilità limitata e che siano affiliate ad una o più federazioni nazionali riconosciute dal Coni.

L’altro tipo di contratto che stipulano gli sportivi sono i contratti relativi allo sfruttamento economico della propria immagine che sono per la maggior parte contratti di sponsorizzazione.

Il diritto all’immagine rientra nel novero dei diritti della personalità e sebbene non sia incluso tra i diritti inviolabili della personalità, la giurisprudenza ha riscontrato il fondamento giuridico della tutela di tale diritto nell’art. 2 della Costituzione.

Si applica ad esso l’art. 2043 cc ai sensi del quale è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che con fatto doloso o colposo rechi un danno ingiusto all’immagine.

Il nostro ordinamento tutela il diritto all’immagine sia con la legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) che con gli artt. 7 e 10 c.c.

Si precisa che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto ladove risponda ad esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari.

Nei contratti di collaborazione sportiva spesso vengono regolati i diritti di sfruttamento economico dell’immagine dello sportivo con specifica indicazione di limiti ed esclusive quali: limiti territoriali, temporali, settoriali, quantitativi (si pone un limite al numero di sponsorizzazioni in un dato periodo di tempo).

Talvolta l’immagine dell’atleta viene sfruttata sia contrattualmente con contratti procacciati dalla società o ente sportivo, sia privatamente con contratti stipulati tra atleta e sponsor, infatti non è automatico che la società (datore di lavoro) sfrutti l’immagine dello sportivo solo in forza del contratto di lavoro (così l’art. 3 l. 81/1991).

Anche i calciatori hanno tuttavia dei limiti, ossia, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione stipulata tra la FIGC e le Leghe e l’AIC il 23.07.1981, i calciatori hanno la facoltà di utilizzare in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche a scopo di lucro purchè non associati a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della società di appartenenza e purchè non in occasione di attività ufficiale.

Nel caso in cui volesse sfruttare l’immagine in divisa sarà necessario il consenso della società sportiva.

Analogamente la società sportiva potrà consentire ai propri sponsor l’utilizzo delle immagini dei giocatori purchè siano foto di gruppo ritraenti almeno 11 componenti della rosa  e per soli fini pubblicitari.

Si consente tuttavia per prassi alle società sportive di utilizzare ai fini pubblicitari l’immagine di almeno 4 giocatori insieme e in divisa.

Un caso particolare infine è quello dei prodotti collezionabili (l’album delle figurine) per i quali non è necessario il consenso del calciatore per la riproduzione della sua immagine. Questo secondo l’art. 26 dello Statuto AIC, come conseguenza dell’adesione all’AIC per i prodotti collezionabili o che comunque necessitano l’immagine dei calciatori.