
La raccolta di equity tramite il Crowdfunding può avvenire con due diversi metodi:
- metodo “keep-it-all” – prendi-tutto: il Fundraiser riceve l’equity versata dai funder, anche se queste non corrispondono al fabbisogno totale del progetto, impegnandosi comunque a realizzare quanto promesso con fonti di finanziamento alternative: mezzi propri o finanziamento bancario;
- metodo “all-or-nothing” – tutto-o-niente: se l’equity-obiettivo non è (almeno) raggiunta (se non superata, come talvolta accade), il Fundraiser perde tutto l’ammontare. Nel caso in cui l’operazione di finanziamento vada a buon fine, la piattaforma trattiene una sua percentuale (solitamente tra il 2 ed il 9%).
Il Crowfunding quindi si fonda su accordi tra Funder e Fundraiser non sempre riconducibili in tutto e per tutto a tipi contrattuali di stampo codicistico, ma più soventemente a contratti misti.
L’odierno Crowdfunding in Italia si è concentrato sulla ricerca di:
(i) capitale a debito, il cd. Lending Crowdfunding, e
(ii) di capitale di rischio, il cd. Equity Crowdfunding.
Il primo tipo di Crowdfunding è definito dall’Osservatorio del Politecnico di Milano “Crowdinvesting”, intendendosi per tale “un sottoinsieme del Crowdfunding, laddove a fronte della raccolta di risorse finanziarie da parte di un’impresa (o di una persona fisica) viene prospettata all’investitore una remunerazione del capitale”. All’interno della macrocategoria del Crowdinvesting sono, poi, collocabili ulteriori due sottocategorie di Crowdfunding:
– l’equity Crowdfunding, in base al quale l’investitore sottoscrive capitale di rischio dell’impresa, e
– il Lending Crowdfunding, in base al quale l’investitore presta danaro, a fronte dell’impegno alla restituzione del capitale e degli interessi.
Elemento comune delle due tipologie è il rischio proprio dell’investimento, tipicamente elevato perché caratterizzato dall’elevata asimmetria informativa, dal rischio di comportamenti opportunistici da parte del finanziato e dalla tipologia delle imprese finanziate (sovente in fase di startup, con poca esperienza imprenditoriale).
La normativa italiana Equity Crowdfunding
L’Equity Crowfunding è stato introdotto D.L. “Crescita bis”, 18 ottobre 2012, n. 179.
La finalità era quella di favorire la nascita e lo sviluppo di “startup innovative”, demandando alla CONSOB il compito di definire modalità operative specifiche.
Il Regolamento CONSOB (“ Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line ”), adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (il “Regolamento 18592/2013”), in esecuzione della Legge 221/2012, ha fornito inizialmente il quadro giuridico di riferimento dell’Equity Crowdfunding.
Tale Regolamento è stato abrogato dal nuovo Regolamento adottato con Delibera Consob n. 22720 del 1 giugno 2023 di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503.
