Pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell’atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell’atto.

Ne consegue che l’inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale.

Le responsabilità infatti più comuni sono quelle in capo al notaio.

Il notaio   deve adempiere sempre al c.d. dovere di consiglio, pertanto, gli sarà addebitata una responsabilità per non avere informato la mutuante della circostanza che il valore del bene immobile, risultante dal prezzo della vendita collegata al mutuo erogato dalla banca, era inferiore a quello della somma mutuata, con ciò determinando un danno per l’istituto di credito e un vantaggio indebito per l’acquirente.

Sarà inoltre responsabile per aver omesso il richiamo ai titoli di provenienza, per aver falsamente attestato  la provenienza per usucapione, per non aver specificato la durata triennale della trascrizione del contratto preliminare, per aver allegato una dichiarazione di conformità catastale oggettiva incompleta o un Certificato di destinazione urbanistica incompleto, per non aver rilevato un’ipoteca nella compravendita di un immobile.

Altre responsabilità possono essere quelle della banca mutuante  in caso di finanziamento eccedente il valore dell’immobile compravenduto o del venditore nella individuazione dei titolari di prelazione agraria.

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