E’ POSSIBILE FARE UN TRUST CON OPERE D’ARTE?

Il ricorso al trust è un’alternativa al tradizionale strumento dell’esecutore testamentario con una serie di vantaggi aggiuntivi: il trust si presta ad una configurazione professionale e specializzata, non ha durata tendenzialmente annuale come accade per l’incarico dell’esecutore e consente, infine, una flessibilità organizzativa maggiore.

Le devoluzioni di natura accessoria tendono a frammentare il patrimonio e, conseguentemente, a ridurne il valore. Questo è il motivo per cui attraverso il trust si potrà evitare la maggiore criticità che si riscontra in sede di passaggio generazionale dei patrimoni di famiglia: evitare che la collezione si parcellizzi in sotto-collezioni assegnate agli eredi. Nell’atto si potranno stabilire regole per la gestione della collezione. Nello specifico potrà accadere che il trustee sarà tenuto a scegliere il soggetto più adatto a rivestire il ruolo di beneficiario del trust: all’interno di una cerchia di soggetti già indicati dal disponente; a sua discrezione ma con il consenso o il parere di un terzo (guardiano o altra figura). Potrebbe inoltre essere opportuno coinvolgere anche i soggetti che hanno affiancato il disponente nel suo percorso.

Peculiare è inoltre il fatto che il bene conferito venga reso almeno in parte disponibile dal trustee tramite contratti di comodato o locazione al disponente e/o ai beneficiari.

E’ POSSIBILE FARE UN TRUST PER INVESTIMENTI IN OPERE D’ARTE?

Un trust può essere utilizzato anche come strumento di investimento per l’acquisto e la gestione di opere d’arte.

E’ pensabile che un gruppo di persone si vogliono dedicare al collezionismo d’arte tramite il trust per poter acquistare opere di una certa importanza alla quale singolarmente non potrebbero ambire, magari con la facoltà di esporne qualcuna in casa e a certe condizioni farle proprie corrispondendone al fondo (trust fund) in trust il valore corrente.

Parimenti potrebbe accadere che gli eredi di un collezionista non siano economicamente in grado o non vogliano sobbarcarsi l’onere di proseguirne l’attività e cerchino a tal fine sostegno per mantenere, valorizzare ed incrementare la collezione.

In entrambi i casi esiste la possibilità di impostare l’attività al di fuori dell’attività d’impresa e quindi di inquadrare la comproprietà delle opere come mera comunione di godimento, attuata per mezzo del trust solo per ragioni di tutela giuridica.

Potrebbe attuarsi un trust dal carattere più marcatamente speculativo che potrebbe venire  a configurarsi in tutti quei casi in cui l’acquisto delle opere d’arte avvenga per conseguire un utile a seguito della loro rivendita.

 PUO’ FARSI UN TRUST A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI GARANZIA/FINANZIAMENTO CON RIGUARDO A OPERE D’ARTE?

Sì ed è un fenomeno in crescita in Italia. Le ragioni di tale diffusione risiedono nell’esigenza di costituire garanzie del credito che non debbano sottostare ad eccessivi formalismi e, soprattutto, che consentono al creditore, in caso di inadempimento, l’escussione senza dover passare per una procedura esecutiva.

Con riguardo alle opere d’arte possono verificarsi i seguenti casi:

un collezionista di opere d’arte che vuole fare un nuovo investimento e richiede a tal fine un finanziamento ad un terzo mettendo a garanzia una o più opere d’arte;

un  soggetto che vuole acquistare un’opera d’arte ma ci sono problematiche di varia natura che impediscono un acquisto sicuro della stessa da subito.

Con riguardo al primo caso trattasi della cd. operazione di art lending.

Lo strumento giuridico con cui sono state effettuate operazioni di art lending è stata la combinazione tra un contratto di finanziamento e un pegno sull’opera d’arte.

In quest’ambito l’ avvocato potrà consigliare sulle migliori strategie per la gestione e tutela del patrimonio artistico, prevenendo eventuali contenziosi e assicurando la massima efficienza nella protezione e valorizzazione delle opere d’arte.