
Le opere dell’ingegno che presentano carattere creativo sono tutelate dal diritto d’autore, a prescindere dal loro valore o dalla loro destinazione. Ai fini della protezione, l’opera deve costituire un’espressione originale, compiuta e nuova dell’intelletto umano.
L’autore è la persona fisica che ha creato l’opera. Il diritto morale d’autore è inalienabile e imprescrittibile e garantisce all’autore il diritto alla paternità dell’opera, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione che possa pregiudicarne l’integrità o ledere la sua reputazione.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano, di regola, all’autore. Tuttavia, qualora l’opera sia realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o in esecuzione di un contratto di collaborazione, tali diritti si trasferiscono, salvo diverso accordo, al datore di lavoro o al committente.
La durata dei diritti di utilizzazione economica varia in base alla natura dell’opera:
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Opere individuali o in comunione tra più autori: i diritti economici durano per tutta la vita dell’autore e fino al 70° anno solare successivo alla sua morte. Nel caso di opere con più autori, il termine decorre dalla morte dell’ultimo coautore superstite.
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Opere realizzate da enti pubblici o privati senza scopo di lucro: i diritti di utilizzazione economica hanno una durata di 20 anni dalla prima pubblicazione.
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Comunicazioni e memorie pubblicate da accademie e altri enti pubblici culturali: la protezione dura 2 anni dalla data di pubblicazione.
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Opere cinematografiche e audiovisive: la tutela dei diritti patrimoniali perdura per 70 anni dalla morte dell’ultimo tra i seguenti soggetti: regista, sceneggiatore, autore del soggetto e autore delle musiche appositamente create per l’opera. I diritti connessi spettanti al produttore dell’opera cinematografica si estinguono dopo 50 anni dalla fissazione, pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera.
LA PUBBLICAZIONE DI UNA PROPRIA FOTO SUI SOCIAL LEGITTIMA L’USO DELLA MEDESIMA FOTO DA PARTE DI TERZI?
Nell’ambito della tutela del diritto d’autore rientra anche la protezione delle immagini personali pubblicate sui social network.
La semplice pubblicazione di una fotografia ritraente la propria persona su una piattaforma digitale non ne legittima l’uso da parte di terzi. Ciò è ancor più evidente se si considera che le funzionalità dei social network permettono agli utenti di selezionare e limitare i destinatari dei contenuti condivisi. Di conseguenza, non può presumersi un consenso implicito alla diffusione o all’utilizzo dell’immagine da parte di soggetti estranei.
Ammettere il contrario comporterebbe un’ingiustificata inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del titolare dell’immagine l’obbligo di dimostrare l’assenza di consenso. Al contrario, è chi utilizza l’immagine altrui a dover provare la liceità del proprio operato, dimostrando di aver ottenuto il necessario consenso o di rientrare in un’ipotesi di utilizzo legittimo prevista dalla normativa vigente.
L’uso non autorizzato di immagini personali può configurare una violazione del diritto all’immagine e, nei casi più gravi, dar luogo a responsabilità civile o penale.