Il diritto di prelazione spetta al conduttore commerciale qualora il locatore intenda trasferire a titolo oneroso  a terzi l’unità stessa. In difetto di notifica (a mezzo ufficiale giudiziaio o  lettera raccomandata) da parte del locatore, il conduttore leso avrà il diritto di riscatto.

Al conduttore commerciale spetta anche il diritto di prelazione per nuova locazione ove il locatore intenda locare l’immobile a nuovi conduttori alla scadenza del contratto di locazione.

Ha inoltre il diritto all’indennità di avviamento in caso di cessazione del rapporto locativo nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Un caso normativo di esclusione per il conduttore dalle tutele è il cosiddetto Avviamento parassitario relativo all’esercizio di attività professionali, di attività di carattere transitorio ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Nel caso di più comproprietari di un immobile locato, la denuntiatio deve essere sottoscritta da tutti i comproprietari dell’immobile, seppure il contratto di locazione sia formalmente intestato ad uno solo di essi.

L’offerta di acquisto al conduttore deve contenere le identiche condizioni pattuite con il terzo acquirente, a pena di nullità della denuntiatio e successivo rischio per l’acquirente terzo di ricevere richiesta di retratto dal conduttore leso da una denuntiatio irregolare.

Si badi altresì che una compravendita immobiliare nella quale sia previsto l’obbligo di corrispondere una commissione ad un intermediario immobiliare obbliga anche il conduttore medesimo, in caso di suo esercizio del diritto di prelazione, a riconoscere la commissione al mediatore quand’anche il conduttore non abbia conferito alcun incarico al mediatore.

La prelazione del  conduttore nella dismissione degli immobili pubblici è attivabile una tantum, in considerazione delle sue immediate finalità di risanamento finanziario.

Si precisa infine che non è valida la rinuncia preventiva del conduttore al diritto di prelazione prima che gli sia stata validamente trasmessa la denuntiatio.

In caso di violazione da parte del locatore del diritto del conduttore alla notifica della denuntiatio prelationis, il conduttore potrà entro un termine previsto per legge riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Nell’ipotesi di vendita in blocco non si applica il diritto di prelazione.

La vendita in blocco sussiste in caso di : vendita dell’intero edificio locato a plurimi conduttori; vendita di una pluralità di unità immobiliari facenti parte del medesimo edificio purchè queste costituiscano un  complesso unitario in quanto beni collegati strutturalmente e funzionalmente o dotati di una propria individualità giuridico strutturale oggettiva ed effettiva; vendita di una pluralità di unità immobiliari anche fisicamente scollegate tra loro purchè queste costituiscano soggettivamente per comune volontà delle parti un complesso unitario.

Si è scluso il diritto di prelazione del conduttore della porzione aperta al pubblico potesse estendersi anche ad una o a entrambe le altre porzioni accessorie, per il solo fatto che il conduttore avesse impresso unilateralmente alle stesse un vincolo di pertinenzialità e di accessorietà funzionale con la mera tolleranza del proprietario locatore.

L’art. 38 della l. 392/1978 limita l’applicazione del diritto di prelazione del conduttore agli atti di trasferimento a titolo oneroso. Si sintetizzano alcuni casi di alienazione esclusi dalla definizione di trasferimento a titolo oneroso: in caso di alienazione della sola quota dell’immobile locato, in caso di conferimento societario e permuta, in caso di vendita di immobili in esecuzione di procedure concorsuali.