Dobbiamo innanzitutto distinguere tra le modelle quelle da passerella, le fotomodelle specializzate in cataloghi e pubblicità on line, la modella promozionale o promoter che promuove la vendita di un determinato bene, la modella per le fiere definita anche hostess.

Salvo rari casi, per poter lavorare le modelle devono essere organizzate in agenzia.

Le agenzie sono in realtà degli intermediari che percepiscono una commissione tra il 20% ed il 70%.

L’agenzia si occupa di condurre la trattativa economica  e contrattualistica.

Essendo un’attività professionale deve sottostare agli obblighi di diligenza professionale e pertanto tra le obbligazioni accessorie rientrano:

scouting di nuovi volti, realizzare book fotografici, formazione e lezioni di portamento, ricerca di nuovi clienti, trattative economiche (sul compenso della modella) con il cliente e questioni organizzative (spostamenti e alloggi).

Il contratto di agenzia è un contratto tipico regolamentato dagli artt. 1742 cc e ss.

Viene utilizzato sia nel mondo della moda che in ambito pubblicitario sulle piattaforme social.

Il contratto di agenzia può essere stipulato tra agenzia  e cliente. Pertanto avremo da un lato le obbligazioni dell’Agenzia che dovrà proporre al cliente le modelle corrispondenti alle caratteristiche indicate e dall’altro le obbligazioni del cliente che sarà tenuto a corrispondere una provvigione all’Agenzia per ogni contratto di collaborazione/d’opera/sponsorizzazione concluso tra Cliente e modella/influencer/celebrity.

Il contratto di agenzia potrà essere stipulato anche tra Agenzia  e modella e pertanto avremo da un lato l’Agenzia che si obbliga a rendere idonea la modella alla professione nonchè a proporla e promuoverla ai clienti e dall’altro la modella che si obbligherà a concludere un contratto d’opera con il cliente individuato dall’Agenzia e a consentire all’Agenzia di trattenere la commissione concordata dal compenso che percepirà dal cliente.

Può inoltre inserirsi: la clausola di mandato all’incasso secondo cui l’Agenzia incassa il compenso oggetto del contratto d’opera o di collaborazione con il cliente; la clausola di esclusiva che impedisce alla modella di collaborare con altre agenzie contemporaneamente; la clausola di agenzia con o senza rappresentanza.

Nel primo caso l’Agenzia stipulerà direttamente il contratto in nome e per conto della modella. Ovviamente le condizioni minime accettabili dovranno essere preventivamente concordate tra modella e Agenzia.

Nel secondo caso, l’Agenzia individuerà il cliente e lo proporrà alla modella che in autonomia negozierà il contratto.

Può capitare tuttavia che le parti decidano di stipulare un contratto trilaterale nel quale si dà atto dell’intermediazione dell’agenzia e del diritto a percepire la provvigione, si descrivono le obbligazioni delle parti, si regolano le responsabilità, si definiscono i compensi e le modalità di corresponsione.

In generale le parti possono scegliere liberamente la durata del contratto, il diritto di  recesso e la risoluzione di diritto del contratto.