La doppia imposizione giuridica si manifesta quando uno stesso reddito viene tassato sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza.

La doppia imposizione economica si manifesta invece quando uno stesso reddito viene assoggettato a tassazione in capo a soggetti diversi.

Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni si qualificano come accordi internazionali soggetti alle generali regole ermeneutiche previste dagli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23.03.1969.

Sono trattati che prevalgono rispetto alle norme di diritto interno e derogatorie alle norme tributarie nazionali.

Le Convenzioni prevedono regole di riparto della potestà impositiva tra Stato della fonte e Stato della residenza, tramite la limitazione dell’esercizio della potestà impositiva degli Stati.

Matrice di tutte le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni è l’art. 4 del Modello di Convenzione OCSE.