Il certificato di agibilità (ora segnalazione certificata di agibilità  per effetto del d. lgs 222/2016) ha la funzione di attestare i requisiti minimi di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

In sostanza è correlata alla sussistenza delle condizioni ritenute necessarie e quindi prescritte dall’ordinamento, affinchè un edificio possa essere ritenuto idoneo ad un’utilizzazione che comporti la permanenza dell’uomo al suo interno.

Costituisce sotto il profilo amministrativo l’atto conclusivo della realizzazione degli interventi edili.

Il certificato tuttavia non va ad attestare la conformità urbanistico edilizia.

La consegna del certificato pur non costituendo una condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta.

Per le vecchie costruzioni non sussiste un obbligo di richiedere e consegnare il certificato di agibilità che non siano oggetto di interventi successivi alla entrata in vigore della riforma (30.06.2003).

La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

  1. a)  attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
  2. b)  certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  3. c)  dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82;
  4. d)  gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  5. e)  dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

e-bis)  attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 181.

Sotto il profilo della validità ed efficacia del contratto non è richiesto di menzionare il certificato di agibilità  a pena di nullità a differenza di quanto previsto per i titoli edilizi abitativi.

La giurisprudenza è uniforme nel ritenere che il rimedio più idoneo per tutelare l’acquirente di un immobile privo dei requisiti di agibilità, nel silenzio del venditore, sia l’aliud pro alio senza termini di decadenza