
L’autore di un’opera creativa gode di due tipi di diritti: il diritto di paternità dell’opera che non è cedibile ed il diritto di sfruttamento economico che deriva dall’opera che invece è cedibile e licenziabile attraverso un contratto di cessione (definitiva) o di licenza (temporanea).
Il diritto d’autore nasce in modo originario, automaticamente, nel momento stesso in cui l’opera viene creata, senza necessità di registrazione o formalità.
Questo approccio si distingue in parte da quello adottato nei sistemi di common law, dove prevale la concezione del copyright, maggiormente orientata alla tutela dello sfruttamento economico dell’opera.
Il termine copyright letteralmente significa “diritto di copia” e corrisponde, per certi aspetti, al nostro diritto patrimoniale d’autore, ovvero alla facoltà esclusiva di utilizzare economicamente l’opera e di autorizzarne l’uso da parte di terzi.
I diritti morali restano invece in capo all’autore anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica e comprendono principalmente: diritto alla paternità dell’opera, al mantenimento dell’integrità dell’opera, di pubblicazione dell’opera o di ritiro della stessa dal commercio. Non hanno scadenza.
I principali diritti riconosciuti all’autore relativamente all’utilizzazione economica dell’opera sono: diritto di riproduzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione dell’opera. Sono validi per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la morte.
Nell’ordinamento italiano, l’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore, il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, la riscossione dei compensi per diritto d’autore e la ripartizione tra gli aventi diritto è svolta in via esclusiva dalla SIAE e dagli altri organismi di gestione collettiva.
Anche gli interpreti esecutori sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore, sia patrimoniale che morale. La legge riconosce il diritto ad avere un equo compenso.
Sono chiamati diritti connessi quei diritti che spettano non agli autori che hanno creato l’opera ma a coloro che hanno rivisitato l‘opera attraverso una interpretazione, esecuzione o con la loro attività d’impresa (produttori fonografici). Anche per questi ci sono diritti patrimoniali e in alcuni casi anche morali.
I diritti di competenza dell’interprete-esecutore sono:
diritto di fissazione, consiste nell’autorizzare la registrazione delle proprie esecuzioni su supporto fisico; diritto di riproduzione ovvero l’autorizzazione da parte dell’esecutore di fare copia delle proprie riproduzioni; diritto di comunicazione al pubblico: l’esecutore può autorizzare la diffusione della propria esecuzione al pubblico tramite media, internet ecc; diritto di noleggio e prestito: l’autorizzazione alla distribuzione e prestito delle proprie esecuzioni. La durata è di 70 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione.
La legge sul diritto d’autore richiede il pagamento di due compensi distinti: il primo spetta all’autore e all’editore e riguarda il diritto d’autore per lo sfruttamento economico del brano. Tale diritto spetta alla SIAE per poi corrisponderli ai legittimi destinatari; il secondo è il diritto connesso che spetta all’artista e al produttore fonografico per il diritto di sfruttamento economico dell’opera registrata su supporto fisico o digitale. Il diritto connesso è tutelato da alcune società di gestione collettiva cui aderiscono produttori discografici e gli artisti, tipo SCF.
Il cantautore è sia titolare di diritti d’autore che di diritti connessi.